Atto Costitutivo

In Sant’Agapito, a L.go Valiante n.24, si sono riuniti il giorno 20/08/2019 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata “MAMERTE” i seguenti cittadini:

  • PARIDE DI S.
  • ERNESTO M.
  • TERESA M.
  • SIMONE V.
  • GUIDO DI P.
  • FRANCESCO M.
  • DANIELA DI P.
  • RICCARDO R.
  • KATJA S.
  • AGOSTINA D’A.

I presenti chiamano a presiedere la riunione PARIDE DI S. il quale a sua volta nomina a Segretario ERNESTO M.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l’associazione culturale venga denominata “MAMERTE” con sede in Sant’Agapito, L.go Valiante n.24.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto appena approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per l’anno sociale in corso:

Presidente  PARIDE DI S.

Vicepresidente   SIMONE V. 

Tesoriere FRANCESCO M.

Segretario   ERNESTO M.

Consiglieri: TERESA M., DANIELA DI P. , KATJA S.

Collegio dei Revisori

Presidente GUIDO DI P.

Componenti AGOSTINA D’A. e RICCARDO R.

La riunione prosegue con la lettura che il Presidente dà dello Statuto della “MAMERTE” e con la proposta che l’Associazione vi aderisca. Tale proposta, dopo esauriente dibattito, è posta ai voti e approvata all’unanimità.

La quota associativa è fissata per il primo anno in 50 euro per i soci fondatori,  20 euro per i soci ordinari, 10 euro per i soci ordinari minorenni.

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l’assemblea.

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Statuto

 Art. 1. – E’ costituita l’Associazione culturale denominata “MAMERTE”, una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione ha sede legale, sociale  e operativa in Sant’Agapito (Isernia) nei locali siti in L.go Valiante n.24. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l’indirizzo della sede sociale.

Art. 3. – L’Associazione  persegue i seguenti scopi:

  • difendere, promuovere e recuperare l’ambiente (anche attraverso attività di marketing territoriale) al fine dello sviluppo turistico del territorio; 
  • realizzazione del “SAAF – Sant’Agapito Art Festival” al fine di diffondere la cultura cinematografica e delle arti visive in genere;
  • diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
  • ampliare la conoscenza della cultura cinematografica, musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • allargare gli orizzonti nel campo della cultura in genere, affinché si trasmetta l’amore e l’interesse per la cultura cinematografica, musicale ed artistica come un bene per la persona e come valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e politici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
  • attività culturali: SAAF- Sant’Agapito Art Festival, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre di arti figurative.

Art. 4. – L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività di recupero dell’ambiente, escursioni, pulizia e mappatura dei sentieri;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, workshop, laboratori;
  • attività editoriale: pubblicazione di eventi, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 5. – L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

  • soci fondatori;
  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci ordinari minorenni;

Art. 6. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su istanza del richiedente dal Consiglio direttivo.

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che siano interessati all’attività della stessa.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell’anno.
  2. per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
  3. per ritardato pagamento dei contributi dell’anno in corso entro il mese di marzo.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

Art. 8. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  •  beni, immobili e mobili;
  •  contributi;
  •  libere donazioni e lasciti;
  •  rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 7 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario 
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori, costituito da 3 membri che a loro volta eleggono un Presidente tra di loro;

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione potrà avvenire anche tramite email oltre che con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. 

Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione culturale “MAMERTE”. 

Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno 5 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. 

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

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